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D.P.R. 19/04/2005 n. 1704. Ove ricorrano le speciali condizioni di cui al comma 5, dell'articolo 116, si procede come in questo indicato. 5. Nei restanti casi l'affidamento avviene secondo le forme e procedure di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge, richiedendo nei bandi il requisito aggiuntivo dell'abilitazione di sicurezza. 6. L'impresa invitata può richiedere di essere autorizzata a presentare offerta quale mandataria di un'associazione temporanea, della quale deve indicare i componenti che devono ugualmente possedere i requisiti di cui al comma 2. L'Amministrazione aggiudicatrice è tenuta a pronunziarsi sull'istanza entro dieci giorni; la mancata risposta nel predetto termine equivale a diniego di autorizzazione. 7. Gli incaricati, della progettazione e del collaudo delle opere di cui al comma 1, qualora esterni all'Amministrazione, devono essere in possesso dell'abilitazione di sicurezza. Art. 123 - Tipologie di lavori eseguibili in economia 1. I lavori eseguibili in economia sono individuati nell'ambito delle seguenti categorie generali a) manutenzione o riparazione di opere od impianti per assicurare la necessaria continuità dei servizi o quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 euro c) interventi non programmabili in materia di sicurezza d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara e) lavori necessari per la compilazione di progetti f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi sia necessità ed urgenza di completare i lavori, nonchè lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico degli appaltatori g) lavori di miglioramento o di nuova costruzione e lavori di cui all'articolo 124, quando ragioni di urgenza non consentano il ricorso alle normali procedure di appalto. L'urgenza deve essere dichiarata dai competenti organi di Forza armata con decreto motivato h) lavori da eseguire all'estero i) lavori considerati segreti ai sensi dell'articolo 122 l) lavori interferenti con l'attività operativa di enti e reparti quando questa non possa essere interrotta o differita. 2. I fondi necessari per la realizzazione dei lavori in economia sono accreditati a favore dell'ente interessato dal centro di responsabilità sulla base di modelli di finanziamento emessi dai competenti organi di Forza armata. 3. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorchè sommaria. 4. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili e quelli per gli interventi non prevedibili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti. 5. I lavori in economia sono affidati, previa gara informale, con invito rivolto a un numero di ditte compreso fra 5 e 15. Art. 124 - Lavori con finanziamento della NATO o realizzati sul territorio nazionale da Paesi alleati eseguibili in economia. 1. I lavori di cui all'articolo 4, finanziati dalla NATO con la procedura «URGENT REQUIREMENTS» documento AC/4 - D(95)002, e successive modifiche, o dichiarati urgenti e indifferibili dallo Stato maggiore della difesa, non compatibili con le normali procedure di appalto, possono essere eseguiti in economia senza limiti di importo. 2. I lavori da realizzare sul territorio nazionale da Paesi alleati per i quali i tempi di realizzazione richiesti non siano compatibili con le normali procedure di appalto, possono essere eseguiti in economia senza limiti di importo. Art. 125 - Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi 1. Quando la gara di pubblico incanto o di licitazione privata si tiene con il metodo del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari, l'autorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3. 2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, ove il soggetto che presiede la gara, individui offerte che presentano un ribasso percentuale superiore a quello considerato soglia di anomalia in base alle disposizioni di legge, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della legge, al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi di organismi tecnici dell'Amministrazione, esamina le giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 21, comma 1-bis, della legge e valuta la congruità delle offerte. Il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia l'esclusione delle offerte giudicate non congrue e aggiudica l'appalto. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque non si procede alla determinazione della soglia di anomalia fermo restando il potere dell'Amministrazione di valutare la congruità dell'offerta. 3. A seguito dell'esclusione dell'offerta giudicata non congrua, l'Amministrazione comunica l'avvenuta esclusione e le relative motivazioni all'Osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a darne informativa alla commissione dell'Unione europea. 4. Nel caso di lavori di importo inferiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, non si procede all'esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione sono soggette a verifica di congruità da parte del responsabile del procedimento, che chiede ai relativi offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell'offerta presentata. Se la risposta non perviene in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, l'Amministrazione esclude la relativa offerta e aggiudica l'appalto al migliore offerente rimasto in gara. Art. 126 - Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari 1. Se la licitazione privata è aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, alla lettera d'invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell'opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal responsabile del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce. 2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1, che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. 3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte. 4. In caso di pubblico incanto, il bando di gara contiene l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici dell'Amministrazione per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1. 5. Nel caso di appalto integrato, nonchè nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonchè negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1, della legge. I termini per la presentazione dell'offerta previsti dall'articolo 117, comma 5, sono maggiorati della metà. 6. Nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando di gara, l'autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere ai sensi di quanto previsto all'articolo 125, commi 2 e 4. 7. L'Amministrazione, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali. 8. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. Art. 127 - Offerta economicamente più vantaggiosa 1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i «pesi» o «punteggi» da assegnare agli elementi di valutazione previsti dall'articolo 21, comma 2, della legge devono essere globalmente pari a cento, e devono essere indicati nel bando di gara. 2. Lo stesso bando di gara per tutti gli elementi di valutazione qualitativa prevede i sub-elementi ed i «subpesi» o i «sub-punteggi» in base ai quali è determinata la valutazione. 3. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule stabiliti in sede di bando o di lettera di invito. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa applicando il criterio indicato nel bando.
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